Anche per il Giudice di pace di Prato le cessioni seriali dei crediti risarcitori sono nulle

Anche per il Giudice di pace di Prato le cessioni seriali dei crediti risarcitori sono nulle
10 Maggio 2016: Anche per il Giudice di pace di Prato le cessioni seriali dei crediti risarcitori sono nulle 10 Maggio 2016

Quello della cessione dei crediti inerenti al risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali effettuati in favore di riparatori (carrozzieri, officine meccaniche….), noleggiatori di veicoli sostitutivi e persino centri medici (per cure fisiatriche e simili) è divenuto un fenomeno ormai dilagante che procura ai danneggiati il vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa e per i cessionari quello di incrementare la propria clientela ed i propri ricavi. Ciò nondimeno, esso produce non pochi inconvenienti sia per i debitori, per l’aggravarsi dei costi dei sinistri dovuti alle asimmetrie negoziali automaticamente generate da questo fenomeno, all’aumento delle spese legali (stragiudiziali e giudiziali), al moltiplicarsi delle richieste risarcitorie (che genera incertezza in merito all’effettiva definizione delle pratiche liquidative con le ovvie ricadute sugli obblighi di riservazione), sia per la massa degli assicurati r.c. auto, sui quali in definitiva si riflette il complessivo aumento dei costi dei sinistri in termini di maggiorazione dei premi, sia sull’amministrazione della giustizia, onerata da una proliferazione di liti diverse per il medesimo sinistro. I notevoli flussi di denaro coinvolti da questo genere di attività hanno tuttavia sollecitato l’attenzione della giurisprudenza, che ha da tempo ravvisato nell’utilizzo seriale dello strumento della cessione di credito un’attività finanziaria, obbligatoriamente soggetta alle autorizzazioni previste dal testo unico sulle leggi bancarie (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Nell’ambito di questo orientamento si inscrive la sentenza n. 80/2016 del Giudice di pace di Prato che ha ritenuto la nullità della cessione di un credito in favore di una carrozzeria (di cui era stato provato “il ripetuto ruolo di cessionaria di crediti risarcitori”), perché “la cessione in parola avviene a fronte dell’obbligazione assunta dal cessionario di anticipare i costi della riparazione del mezzo del danneggiato così da consentire al cedente stesso di fruire dell’’utilità economica integrata da tale anticipazione che evita l’’esborso del danneggiato alla carrozzeria”. Osserva il magistrato pratese che “il “sistematico acquisto di crediti risarcitori effettuata in favore di un cessionario, rappresenti difatti un’’attività finanziaria rientrante fra quelle disciplinate dall’art. 106 del T.U.B.” e da questo “assoggettata “ad un peculiare regime autorizzativo consistente nell’’iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”. Al che consegue la nullità della cessione per contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c.) “rilevabile “anche d’’ufficio” e la consequenziale reiezione della domanda giudiziale proposta dal carrozziere-cessionario”.

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